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Rettifica di atti di Stato Civile

Ogni interessato può chiedere:

  • la rettifica di un atto dello stato civile
  • la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito
  • la formazione di un atto omesso
  • la cancellazione di un atto indebitamente registrato
  • ed anche può opporsi al rifiuto dell’ufficiale di stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un’annotazione o altro adempimento.

Il Procuratore della Repubblica può in ogni tempo promuovere d’ufficio le stesse procedure.

E’ competente il Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale l’atto é registrato o dove si chiede che sia eseguito l’adempimento (Artt. 95-101 DPR 3/11/2000 n. 396 - Nuovo Ordinamento Stato Civile).

L’ufficio preposto é la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione sita al 3° piano del Palazzo di Giustizia, con orario di apertura dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.

Per la correzione/rettifica/formazione dell’atto di stato civile occorrono:

  • ricorso al Tribunale ordinario (vedi allegato) e relativa nota di iscrizione (vedi allegato)
  • marca da € 27,00
  • se il ricorso é richiesto per minori deve essere presentato e firmato da entrambi i genitori
  • copia integrale dell’atto di cui si chiede la correzione/rettifica rilasciata dal Comune
  • se il ricorso é presentato da cittadini extracomunitari deve essere prodotta, oltre la copia del passaporto e del permesso di soggiorno, anche la certificazione dell’autorità consolare del paese di appartenenza attestante le esatte generalità della persona di cui si richiede la correzione/rettifica anagrafica.

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.